L’aggettivo “pignoratizio” proviene etimologicamente dal latino “pignus”, che significa pegno, donde l’uso indistinto dell’aggettivo “pignoratizio”, a radice latina, oppure di “su pegno” più attuale, per richiamarsi, in entrambi i casi, al credito o al prestito concesso dietro garanzia di un pegno od oggetto mobile di valore, depositato presso l’Istituto di credito, mutuante o creditore pignoratizio onde garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, vale a dire, il prestito o il credito in contanti concesso al mutuatario, alla persona oggetto del credito o debitore.
All’azione e all’effetto di ricevere denaro a prestito dietro garanzia di pegno viene dato il nome di consegna in pegno.
Il pegno è un diritto reale di garanzia che conferisce all’Istituto di credito o mutuante il possesso di un bene mobile altrui ivi depositato affinché, ove il debitore non dovesse adempiere l’obbligo di pagamento del prestito o del credito alla sua scadenza con relativi interessi, possa alienare oppure vendere all’asta il bene dato in pegno e soddisfare così le responsabilità pecuniarie derivanti dal mancato pagamento del prestito o del credito.