TITOLO I
NATURA, ORIGINE, FINALITÁ E SEDE
Articolo 1.- L’Associazione Internazionale degli Istituti di Credito su Pegno, creata il 28 settembre 1957 rappresenta e coordina gli enti associati che realizzano attività di credito con garanzia di pegno, le loro Associazioni Nazionali cosí come gli enti associati che realizzano attivitá di microcredito, credito sociale pignoratizio e credito solidale. Ha personalità giuridica propria e si regge sulle norme contenute nei presenti Statuti.
Articolo 2.- La sede e domicilio legale dell’Associazione coincideranno con quelli dell’Ente Associato che detiene la Presidenza.
La prima lingua dell’Associazione è quella ufficiale del paese in cui si trova la sua sede e domicilio legale. Inoltre, sono lingue ufficiali dell’Associazione lo spagnolo, l’italiano, il francese e l’inglese.
Articolo 3.- Le finalità dell’Associazione Internazionale sono:
- Promuovere universalmente il credito sociale pignoratizio, tanto nella sua versione su pegno quanto in quella che si riferisce al microcredito e al credito solidale, promuovere la creazione di nuovi istituti di tale natura e lo sviluppo di quelli esistenti.
- Favorire lo scambio di esperienze, innovazioni e tecnologie nell’ambito operativo, giuridico, sociologico o qualsiasi altro di interesse per gli Enti associati.
- Studiare e promuovere iniziative e accordi di collaborazione tra i suoi Associati, nel rispetto del principio della libera concorrenza.
- Cercare collaborazione con enti e associazioni sopranazionali il cui ambito d’azione sia quello del credito su pegno e del credito sociale pignoratizio.
TITOLO II
MEMBRI
Articolo 4.- Potranno essere membri dell’Associazione Internazionale:
- Le persone giuridiche private e gli organi e persone giuridiche pubbliche, indipendentemente dalla loro denominazione o forma giuridica, che realizzino operazioni di prestito con garanzia di pegno e svolgano una funzione sociale contro l’usura, in base all’ordinamento giuridico del paese in cui si trova la loro sede legale.
- Le persone giuridiche private e gli organi e persone giuridiche pubbliche, indipendentemente dalla loro denominazione o forma giuridica, che realizzino operazioni di prestito con garanzia di pegno e svolgano una funzione sociale contro l’esclusione economica, in base all’ordinamento giuridico del paese in cui si trova la loro sede legale.
- Le associazioni nazionali degli enti associati.
La richiesta di ammissione di nuovi associati verrà presentata per iscritto alla Segreteria Generale dell’Associazione.
La funzione sociale delle attività creditizie dei richiedenti, in base all’ordinamento giuridico del loro rispettivo paese, sarà determinante ai termini della loro ammissione nell’Associazione e richiederà il voto favorevole della Commissione Permanente e l’Assemblea Generale ne dovrà essere informata.
In nessun caso potranno essere membri dell’Associazione le persone fisiche o le case di compravendita, di pignoramento o simili che abbiano fini esclusivamente speculativi”.
Articolo 5.- Gli Enti membri dell’Associazione Internazionale potranno causare le dimissioni su loro richiesta, per mancato pagamento della quota annuale o per qualsiasi altro motivo.
La richiesta di dimissioni volontarie verrà realizzata per iscritto alla Segreteria Generale, e avrà effetto dal momento della notifica fededegna, salvo esigenza legale o statutaria.
Il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi implicherà, previa ingiunzione, l’esclusione mediante decisione della Commissione Permanente, con notifica all’Ente interessato e comunicazione all’Assemblea.
L’esclusione dall’Associazione per qualsiasi altro motivo richiederà il voto dei due terzi del totale dei membri presenti della Commissione Permanente, con proposta motivata dinanzi all’Assemblea Generale, che dovrà approvare l’esclusione con il voto favorevole dei due terzi dei membri presenti e in conformità con l´ultimo paragrafo dell articolo 12.
Articolo 6.- Sono doveri degli Enti Associati:
- Rispettare gli Statuti e le decisioni degli organi dell’Associazione.
- Pagare la quota associativa entro il primo trimestre di ogni anno.
- Apportare le informazioni statistiche e delle attività richieste.
- Favorire gli scambi di esperienze richiesti da qualsiasi Ente membro attraverso l’Associazione.
- Collaborare nella consecuzione dei fini dell’Associazione.
Articolo 7.- Gli Enti associati avranno diritto a:
- Assistere, con diritto di parola e di voto alle riunioni dell’Associazione e proporre argomenti di interesse dinanzi all’Assemblea Generale e alla Commissione Permanente.
- Ricevere le comunicazioni e pubblicazioni della Associazione.
- Partecipare alle attività e alla realizzazione dei fini della Associazione.
- Ottenere informazioni e orientamento dalla Associazione e scambiare esperienze con altri membri su nuovi prodotti, tecnologie applicate, aste e qualsiasi altro argomento di interesse.
- Conoscere prima della celebrazione dell’Assemblea e approvare, al caso, la Relazione Finanziaria, il bilancio annuale delle entrate e delle spese e i Conti annuali.
- Utilizzare il simbolo e la condizione di Membro della Associazione.
L’esercizio dei diritti da parte degli Enti associati pone come condizione quella di essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Articolo 8.- L’Associazione, anche se è formata dagli enti e organismi associati, è una persona giuridica indipendente. Degli atti dei suoi membri risponderanno esclusivamente questi, in particolare per quanto si riferisce a contratti, operazioni o qualunque altro impegno assunto da ciascuno di essi.
TITOLO III
ORGANI DI GESTIONE
Articolo 9.- Gli organi di gestione dell’Associazione sono l’Assemblea Generale e la Commissione Permanente.
Entrambi gli organi collegiali e le persone fisiche rappresentanti degli Enti associati eserciteranno le loro funzioni a beneficio esclusivo degli interessi dell’Associazione e di tutti gli Enti associati senza discriminazione.
Articolo 10.- Delle riunioni, deliberazioni, votazioni e accordi presi dagli organi di gestione si stenderà il Verbale da parte del Segretario Generale, che dovrà essere firmato da questo con il Visto del Presidente e di altri due rappresentanti degli Enti associati in funzione di controllori, designati al momento fra i presenti.
TITOLO IV
L’ASSEMBLEA
Articolo 11.- La Assemblea Generale è l’organo supremo della Associazione ed è costituita da tutti gli Enti associati che, attraverso i loro rappresentanti accreditati, potranno assistere e partecipare alle sue riunioni con diritto di parola e di voto.
Ogni ente associato avrà diritto a un voto. L’Ente associato che non ha pagato la quota annuale potrà assistere alle riunioni con diritto di parola ma non di voto.
Gli Enti associati eserciteranno il loro diritto di voto attraverso il loro rappresentante o mediante delega per iscritto a favore di un altro Ente membro, in base a quanto previsto nell’articolo 12, ultimo paragrafo.
Articolo 12.- L’Assemblea Generale si riunirà perlomeno una volta ogni due anni con carattere ordinario. Potrà anche essere convocata con carattere straordinario su proposta della maggioranza dei membri della Commissione Permanente o richiesta espressa alla stessa dalla quarta parte degli Enti associate.
Il Presidente della Associazione convocherà le riunioni dell’Assemblea Generale perlomeno con tre mesi di anticipo e si accluderà l’ordine del giorno provvisorio.
Durante il mese successivo alla convocazione dell’Assemblea potranno essere ammessi nuovi argomenti che, se si considerano di interesse generale, verranno inclusi da parte del Presidente nell’Ordine del Giorno definitivo. Questo verrà accompagnato, ad ogni modo, dalla Relazione finanziaria e Liquidazione dei Conti Annuali dell’esercizio precedente e dal Preventivo delle entrate e delle spese per l’anno successivo.
Perché le Assemblee si costituiscano formalmente, sarà necessario che siano presenti perlomeno un terzo degli Enti associati nella prima convocazione e qualunque numero di Enti associati nella seconda convocazione.
Saranno valide le decisioni adottate dalla metà più uno dei voti degli Enti rappresentati nell’Assemblea, fatta eccezione per quanto previsto nell’articolo 13, paragrafi a), e), f) e h), che richiedono la presenza fisica dei delegati degli Enti associati, senza che spetti la delega di voto a cui fa riferimento l’articolo 11 nell’ultimo paragrafo. La votazioni saranno nominative e, su richiesta di uno solo dei votante, segrete.
Articolo 13.- L’Assemblea Generale ha le seguenti competenze:
- La designazione ed elezione degli Enti associati che devono detenere la Presidenza, le Vicepresidenze, i Consigli e altri membri della Commissione Permanente, che implicherà l’accettazione da parte dell’Assemblea delle nomine da parte degli enti eletti dei loro rappresentanti per tali cariche.
- L’approvazione, al caso, della gestione della Commissione Permanente, la Relazione finanziaria, preventivi e conti annuali di ogni esercizio e la quota annuale per associato, su proposta del Presidente dell’Associazione.
- L’approvazione degli onorari del Segretario Generale e altri collaboratori e delle spese straordinarie, su proposta della Commissione Permanente.
- L’istituzione delle direttrici generali sui programmi di lavoro e politiche di azione.
- La dissoluzione della Associazione.
- L’esclusione, al caso, di Enti associati.
- Qualunque altra decisione d’interesse generale per l’Associazione o per i suoi Enti associati.
- La modifica degli Statuti.
TITOLO V
LA COMMISSIONE PERMANENTE
Articolo 14.- La Commissione Permanente è l’organo esecutivo e di gestione dell’Associazione. È costituita dal Presidente, i Vicepresidenti, le Associazioni Nazionali e i Consiglieri eletti. Le Associazioni Nazionali possono anche essere elette come membri della Commissione Permanente da parte degli Enti associati dei loro rispettivi paesi.
Articolo 15.- Previa convocazione da parte della Presidenza dell’Associazione, la Commissione Permanente si riunirà con carattere ordinario perlomeno una volta all’anno e con carattere straordinario su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
Perché sia validamente costituita sarà necessaria la presenza di 5 Enti membri di, perlomeno, 3 paesi sovrani diversi, tra i quali quello che detiene la Presidenza o, in suo difetto, una delle Vicepresidenze. Le decisioni verranno adottate a maggioranza semplice di voti fra i presenti, salvo le proposte che si esporranno dinanzi l’Assemblea straordinaria nel qual caso si richiederá il voto favorevole dei due terzi.
Il processo elettorale per il rinnovamento o la sostituzione delle cariche negli organi di gestione verrà aperto tre mesi prima della celebrazione dell’Assemblea e verrà indicato nell’ordine del giorno provvisorio. Ciononostante, potranno essere presentate delle candidature direttamente alla riunione dell’Assemblea Generale che verranno votate nel punto dell’ordine del giorno corrispondente.
Il Presidente, o Vicepresidenze che ne faccia le funzioni, deciderà con il suo voto privilegiato possibili pareggi delle votazioni degli organi dell’Associazione.
Articolo 16.- Sono competenze della Commissione Permanente:
- L’ammissione di nuovi Enti associati, le dimissioni d’ufficio o su istanza degli interessati e le proposte di esclusione in conformità con l’articolo 5, paragrafo quarto.
- L’esecuzione e lo sviluppo delle deliberazioni adottate dall’Assemblea Generale.
- La determinazione e il controllo dei preventivi di spese e entrate dell’Associazione e della quota annuale per associato, previa approvazione da parte dell’Assemblea.
- L’approvazione di spese non in bilancio o che superino l’amministrazione ordinaria, che dovranno essere ratificate dall’Assemblea.
- La presa di decisioni per questioni di competenza dell’Assemblea Generale di risoluzione urgente, senza pregiudizio per la ratifica successiva da parte della stessa.
- La fissazione delle retribuzioni che richiede l’adempimento delle funzioni della Segreteria Generale, per la ratifica corrispondente da parte dell’Assemblea.
- Le proposte dinanzi all’Assemblea Generale relative all’esclusione di Enti associati, modifica degli Statuti e dissoluzione della Associazione, in base ai presenti Statuti.
- Qualsiasi altra materia non espressamente affidata a un altro organo o relativa alla direzione, controllo e gestione dell’Associazione.
TITOLO VI
LA PRESIDENZA
Articolo 17.- La Presidenza dell’Associazione che sará eletta fra gli Enti associati dall’Assemblea Generale, detiene la rappresentanza dell’Associazione.
Il Presidente dell’Associazione è il massimo rappresentante della stessa e il primo responsabile della gestione e dello sviluppo di tutte le attività della stessa. Esercita il proprio mandato per un periodo di quattro anni, che potrá essere rinnovato. Eserciterá la propria carica su proposta dell’Ente associato che rappresenta. Nei casi di cessazione, dimissione o morte, l’Ente che lo propose per l’incarico designerá liberamente il suo sostituto.
Articolo 18.- Il Presidente avrá le seguenti facoltá:
- Rappresentare l’associazione presso i Tribunali e presso qualunque organismo pubblico o privato.
- Convocare le riunioni degli organi di gestione della Associazione e vigilare l’osservanza degli accordi adottati.
- Risolvere da sé questioni di straordinaria e urgente necessità, al posto della Commissione Permanente, presentandole successivamente alla ratifica della stessa.
- Controllare l’amministrazione ordinaria del patrimonio e la disposizione dei saldi dei conti bancari dell’Associazione.
- Realizzare la pianificazione ed esecuzione delle politiche di azione dell’Associazione, in base alle decisioni della Commissione Permanente e dell´Assemblea.
- Proporre all’Assemblea Generale, per la loro approvazione, la relazione della gestione della Commissione Permanente, la Relazione finanziaria e i Conti annuali, i preventivi delle entrate e delle spese e la quota annuale per associato in ogni esercizio economico.
- Distribuire per aree di attività il lavoro della Commissione Permanente, assegnando ai Vicepresidenti e al Segretario Generale i loro obiettivi e compiti specifici per ogni esercizio.
- Nominare il Segretario Generale.
- Delegare ai Vicepresidenti o al Segretario Generale qualsiasi sua facoltá.
- La presidenza sarà responsabile del coordinamento e la rappresentazione di entità membri che corrispondono alla regione del mondo a cui appartiene, in particolare, e in cui l’Associazione si articola in termini operativi, l’Eurasia e in America.
TITOLO VII
LE VICEPRESIDENZE
Articolo 19.- L’Associazione avrá 6 Vicepresidenze, 5 relativa al credito su pegno e 1 relativa al credito sociale pignoratizio, che saranno elette dall’Assemblea Generale, all’interno degli Enti associati. I Vicepresidenti esrciteranno il loro mandato per un periodo di quattro anni, che potrá essere rinnovato. Eserciteranno la loro carica sulla base di libera designazione da parte degli Enti che rappresentano. Nei casi di cessazione, dimissione o morte, l’Ente che li propose per l’incarico designerá liberamente i loro sostituti.
Articolo 20.- I Vicepresidenti avranno le seguenti facoltá:
- Esercitare le funzioni del Presidente quando, per qualsiasi ragione, a quest’ultimo risultasse impossibile farlo. Sará il Vicepresidente da piú tempo in carica che, al caso, deterrá detta rappresentanza et in caso di parità, il più anziano di età.
- Coordinare, negli ambiti del credito su pegno e del credito sociale pignoratizio che le competono il conseguimento degli obiettivi e dei programmi di lavoro stabiliti dalla Commissione Permanente e dal Presidente.
TITOLO VIII
LE SEGRETERIA GENERALE
Articolo 21.- L’Associazione avrá una Segreteria Generale e la nomina del Segretario avverrá su libera designazione del Presidente. La sua carica sarà remunerata e disporrà del personale necessario che lo aiuti nelle sue funzioni.
Articulo 22.- Sono competenze del Segretario Generale:
- L’amministrazione ordinaria del patrimonio, la disposizione di saldi di conti bancari e la contabilità dell’Associazione, in base alle direttrici e facoltà conferite dalla Commissione Permanente e con la supervisione del Presidente.
- L’esecuzione dei compiti delegati o assegnati dal Presidente, dalla Commissione Permanente o dall’Assemblea Generale espressamente.
- La coordinazione dei programmi di lavoro e degli obiettivi stabiliti dalla Commissione Permanente e dal Presidente.
- La corrispondenza ordinaria con gli Enti Associati e la distribuzione delle pubblicazioni ufficiali dell’Associazione.
- La preparazione dell’infrastruttura necessaria per il buon funzionamento delle riunioni degli Organi di Governo.
- La custodia dei verbali delle sessioni dell’Assemblea Generale e della Commissione Permanente, così come il rilascio di certificazioni su qualsiasi argomento dell’Associazione o dei suoi Associati.
- Esercitare le funzioni di Segretario Generale dell’Associazione e della Commissione Permanente.
- L’assunzione del personale necessario per l’adempimento dei compiti propri della Segreteria.
- Il segretariato generale sarà responsabile del coordinamento e la rappresentazione di entità membri che corrisponde alla regione del mondo a cui appartiene e in cui l’Associazione si articola in termini operativi, l’Eurasia e in America.
TITOLO IX
IL DIRETTORE GENERALE
Articolo 23.- L’associazione deve avere un direttore generale, su proposta del Presidente. Sia la sua nomina e il licenziamento sarà ratificato dall’Assemblea Generale. Carica verrà pagato e sosterrà personale per svolgere i propri compiti.
Articolo 24.- Directeur général du Les responsabilités sont les suivantes:
- Ordinario di gestione del risparmio, la fornitura dei saldi dei conti e dei conti dell’Associazione delle banche, secondo le linee guida e dei poteri concessi dal Comitato permanente e con la supervisione del Presidente e del Segretario Generale.
- L’esecuzione dei compiti delegati o assegnati dal Presidente e dal Segretario Generale, la Commissione Permanente o dall’Assemblea Generale espressamente.
- Il coordinamento degli obiettivi e dei programmi di lavoro determinati dalla Commissione Permanente e il Presidente e il Segretario Generale.
- La corrispondenza regolare con i partner e la distribuzione delle pubblicazioni ufficiali dell’Associazione.
- La preparazione delle infrastrutture necessarie per il corretto funzionamento delle riunioni degli organi sociali.
- Custodia, insieme al Segretario Generale dei verbali delle riunioni dell’Assemblea Generale e del Comitato permanente.
- Assumere il personale necessario per l’esecuzione del proprio lavoro del Segretariato.
- Sostenere il lavoro della Presidenza e il Segretariato generale nelle rispettive aree geografiche e il lavoro svolto in nessuno di essi.
TITOLO X
I CONSIGLI
Article 25.- L’Associazione avrá tanti Consigli per Paesi sovrani, almeno uno per ogni Paese, eletto per cooptazione tra i cittadini con la stessa nazionalitá, sempre che ce ne sia piú di uno. L’esercizio della carica di Consiglieri corrispopnderá alle persone fisiche designate su proposta dell’ente associato che rappresentano. Nei casi di cessazione, dimissione o morte, l’Ente che li propose per l’incarico designerá liberamente i loro sostituti.
Article 26.- Sono competenze dei Consigli:
- Partecipare alle riunioni della Commissione Permanente alle quali vengono convocati, a suo tempo e forma.
- Coordinare e promuovere tutte le attivitá proprie dell’Assocoazione nei Paesi per i quali sono stati designati come Consiglieri.
TITOLO XI
RISORSE E PATRIMONIO
Articolo 27.- Le risorse dell’Associazione sono costituite da:
- Le quote annuali pagate dagli Enti associati.
- I donativi e le dotazioni annuali.
- Altri introiti.
Articolo 28.- Ogni Ente Associato contribuirà alle spese dell’Associazione mediante il pagamento di una quota annuale che sarà fissata per ogni esercizio dalla Commissione Permanente e approvata dalla Assemblea Generale, in base ai preventivi annuali.
Si stabilisce una quota minima del cinquanta percento della quota annuale vigente per gli Enti associati che, non essendo integrati in un ente finanziario o gruppo di imprese, siano privi delle risorse sufficienti e presentino una richiesta mediante documento motivato presso la Segreteria Generale, la cui risoluzione spetterà alla Commissione Permanente.
A partire dall’approvazione dei presenti Statuti le quote annuali potranno essere aumentate o ridotte nei bilanci di ogni anno, in base a quanto stabilito dagli organi di Gestione della Associazione. Questi, eccezionalmente, potranno anche stabilire delle quote straordinarie per coprire esigenze specifiche di finanziamento.
La quota annuale dovrà essere pagata da ogni Ente associato prima che termini il primo trimestre naturale di ogni anno, mediante versamento sul conto corrente della Associazione, di cui si rilascerà la corrispondente ricevuta su richiesta del socio.
Articolo 29.- Il patrimonio dell’Associazione viene amministrato dalla Commissione Permanente ed è costituito da tutti i suoi beni. Il capitale iniziale verrà aumentato o diminuito, al caso, in base al surplus o al deficit di ogni esercizio economico annuale.
Articolo 30.- L’Ente Associato che causi la ritirata dall’Associazione perderà tutti i diritti sui beni patrimoniali della stessa.
TITOLO XII
MODIFICA DEGLI STATUTI
Articolo 29.- La modifica degli Statuti richiede:
- Richiesta di 5 Enti associati di, perlomeno, 3 paesi sovrani diversi e proposta favorevole con il voto dei due terzi dei membri della Commissione Permanente.
- Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria in cui figura la proposta di modifica degli statuti nell’Ordine del Giorno.
- Dovranno essere presenti perlomeno una terza parte degli Enti associati e la votazione deve risultare favorevole alla modifica con i due terzi dei voti dell’Assemblea.
TITOLO XIII
DISSOLUZIONE DLL’ASSCIAZIONE
Articolo 30.- Per procedere alla dissoluzione dell’Associazione è obbligatorio quanto segue:
- Proposta favorevole con il voto dei due terzi dei membri della Commissione Permanente.
- Convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria facendo constare la proposta di dissoluzione nell’Ordine del Giorno.
- Dovranno essere presenti la metà più uno degli Enti associati e dovranno votare a favore i due terzi dei membri con diritto di voto dell’Assemblea.
Accordata la dissoluzione dell’Associazione, l’Assemblea Generale Straordinaria designerà una Commissione Liquidatrice incaricata di liquidare e distribuire il patrimonio e cancellare i debiti dell’Associazione.
Il rimanente liquido, eventualmente presente dopo avere pagato i debiti sociali, sarà distribuito tra gli Enti associati nella stessa proporzione che quelli avevano contribuito al pagamento delle spese della Associazione. Gli Enti associati apporteranno le quantità necessarie per il pagamento totale dei debiti che non fossero stati pagati con il frutto della liquidazione del patrimonio dell’Associazione.
TITRE SEULEMENT
CHAPITRE ORGANISMES GESTIONNAIRES DE L’ASSOCIATION
La Présidence et le Secrétariat général de l’Association ne peut pas tomber dans la même entité et les entités non dans le même continent, cherchant ainsi une meilleure représentation et plus efficace de tous les partenaires.
À cette fin, l’Association est divisée en deux zones géographiques parfaitement définies: d’un côté l’Amérique, qui englobe l’Amérique du Sud, Amérique Centrale et Amérique du Nord; et d’autre part l’Eurasie, qui englobera l’Asie, l’Afrique et l’Europe.
Dans le même but de parvenir à une représentation complète de toutes les entités, l’Assemblée générale élit tous les quatre ans un président et un secrétariat général, qui formera une offre conjointe, si elles le souhaitent, et qui pourraient être alternait pendant la durée, sous réserve de ratification de l’Assemblée. A la fin du mandat, les deux entités peuvent être réélus pour quatre ans de plus, sur décision de l’Assemblée générale.
Pour télécharger le poids exécutif du travail de l’Association à la nouvelle figure du Secrétariat général, le directeur général est créé, que tous les pouvoirs et fonctions du poste de gestionnaire, il est chargé de la tâche de poursuivre le soutien du président et le Secrétariat général, en particulier dans la coordination et la représentation des entités dans leur zone géographique.